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Termini e Condizioni

Condizioni Generali di Contratto della Murk per il commercio all'ingrosso

§ 1 Informazioni generali, campo di applicazione

  1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) valgono per tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti (di seguito denominati "acquirenti"). Le CGC hanno validità solo se l'acquirente è un imprenditore (§ 14 codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico.

  2. Le CGC valgono in particolar modo per contratti di vendita e/o di consegna di beni mobili (di seguito denominati anche "merce"), a prescindere dal fatto che la merce sia da noi fabbricata o da noi acquistata presso fornitori (§§ 433, 651 codice civile tedesco). Nella versione di volta in volta valida, le CGC valgono come accordo quadro anche per contratti futuri inerenti alla vendita e/o alla consegna di beni mobili con lo stesso acquirente, senza che sia necessario da parte nostra farvi riferimento ogni singola volta. Eventuali modifiche alle nostre CGC saranno comunicate immediatamente all'acquirente.

  3. Le nostre CGC hanno validità esclusiva. Condizioni Generali di Contratto divergenti, contrastanti o integrative dell'acquirente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui ne approviamo esplicitamente la validità. Tale obbligo di consenso vale sempre, per esempio anche se, conoscendo le CGC dell'acquirente, eseguiamo la sua consegna senza riserve.

  4. Accordi individuali stipulati in singoli casi con l'acquirente (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno priorità sulle presenti CGC. Per il contenuto di accordi di questo genere è determinante un contratto scritto ovvero una conferma scritta da parte nostra.

  5. Dichiarazioni e comunicazioni che l'acquirente deve fornirci dopo la stipula del contratto (p.es. fissazioni di termini, notifiche di difetti, dichiarazioni di recesso o riduzione) necessitano la forma scritta ai fini della loro validità.

  6. Indicazioni sulla validità di disposizioni legali hanno valore meramente chiarificatore. Pertanto, dette disposizioni legali valgono anche senza un chiarimento del genere, nei termini in cui non vengano modificate direttamente o escluse esplicitamente dalle presenti CGC.

§ 2 Stipula del contratto

  1. Le nostre offerte sono da intendersi non vincolanti e senza impegno. Ciò vale anche se lasciamo all'acquirente cataloghi, campioni, descrizioni di prodotti o documentazione (anche in formato elettronico), per i quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore.

  2. L'ordine della merce da parte dell'acquirente ha valore di offerta contrattuale vincolante. Se dall'ordine non emerge qualcosa di diverso, siamo autorizzati ad accettare la suddetta offerta contrattuale nell'arco di una settimana dal suo ricevimento.

  3. L'accettazione può avvenire per iscritto (p.es. con una conferma d'ordine) o con la spedizione della merce all'acquirente.

§ 3 Documentazione relativa all'ordine, proprietà intellettuale

  1. Per campioni, disegni, calcoli e documentazione d'altro genere che mettiamo a disposizione dell'acquirente ci riserviamo i diritti di proprietà, protezione e copyright. Questi possono essere utilizzati solo nell'ambito da noi stabilito. Senza il nostro consenso esplicito, non devono essere resi accessibili a terzi.

  2. L'acquirente deve garantire che l'evasione dell'ordine non leda i diritti di terzi, in particolar modo la loro proprietà intellettuale, così come i diritti di protezione e copyright. L'acquirente ci esonera completamente da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi da questi avanzata contro di noi a causa dell'evasione del suo ordine.

§ 4 Consegna, termine di consegna e ritardo nella consegna

  1. Se non diversamente concordato per contratto, la consegna avviene spedendo la merce all'indirizzo fornito dall'acquirente. Ci riserviamo il diritto di svolgere una consegna parziale, a patto che ciò risulti vantaggioso per un'evasione rapida dell'ordine e non sia inaccettabile. Modalità di spedizione speciali richieste dall'acquirente vengono conteggiate previo accordo.

  2. I termini di consegna da noi indicati non sono vincolanti, a meno che, in via eccezionale, la data di consegna non sia stata da noi confermata per iscritto. La merce a magazzino viene spedita nell'arco di 3 giorni feriali. Se al momento dell'ordine la merce non è disponibile, ci impegniamo ad effettuare la consegna il più presto possibile.

  3. Se la mancata osservanza di una data stabilita per la consegna o un servizio è da ricondurre a cause di forza maggiore, scioperi, ostacoli imprevedibili o altre cause a noi non imputabili (non disponibilità del servizio), il termine viene adeguatamente prolungato. Ciò verrà comunicato immediatamente all'acquirente, insieme alla nuova data prevista per la consegna. Se il servizio non si rende disponibile nemmeno entro la nuova data, abbiamo il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto. Eventuali importi già versati dall'acquirente saranno subito rimborsati. I casi di non disponibilità del servizio riguardano soprattutto il rifornimento puntuale da parte dei nostri fornitori, qualora sia stata conclusa un'operazione di copertura congrua, la colpa non sia a noi imputabile e non fossimo tenuti al reperimento della merce.

  4. Se il ritardo di consegna può essere ascritto a noi, per ogni settimana completa di ritardo l'acquirente è autorizzato ad esigere un risarcimento forfettario pari al 3% del valore della consegna, tuttavia non superiore al 10% dello stesso. È esclusa la rivendicazione di un danno per ritardo superiore. Se, però, il ritardo è dovuto a premeditazione o colpa grave oppure rappresenta una violazione importante degli obblighi contrattuali, siamo nell'ambito della responsabilità legale. La limitazione di responsabilità sopraccitata non vale se è stato stipulato esplicitamente un contratto a termine fisso o se l'acquirente, per via del ritardo a noi imputabile, può rivendicare che il suo interesse all'adempimento del contratto sia venuto meno. Tenendo conto delle eccezioni legali, in caso di ritardo l'acquirente deve concederci un tempo adeguato per completare il servizio. Se tale tempo non viene rispettato, l'acquirente è autorizzato a recedere dall'ordine in conformità con le disposizioni legali. Allo scadere della proroga il nostro obbligo alla consegna decade qualora, durante il tempo concesso per la consegna, sia stata richiesta all'acquirente una dichiarazione in cui specificasse il desiderio di adempimento del contratto o meno, e non si sia espresso immediatamente al riguardo.

§ 5 Ritardo della presa in consegna

  1. Se l'acquirente tarda nella presa in consegna, non presta la collaborazione necessaria o se la consegna tarda per altri motivi a lui imputabili, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da ciò derivanti, comprensivo delle spese supplementari (p.es. costi di stoccaggio). A tale riguardo calcoliamo un risarcimento forfettario pari a 100 EUR al giorno, a partire dal termine di consegna ovvero, in mancanza di un tale termine, dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

  2. La dimostrazione di un danno superiore e di rivendicazioni legali (soprattutto il rimborso di spese supplementari, risarcimenti congrui, recesso) resta invariata, ma il forfait va calcolato sulla base di ulteriori richieste pecuniarie.

  3. L'acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito danni ovvero che abbiamo subito danni inferiori.

§ 6 Trasferimento dei rischi

  1. Nella vendita per corrispondenza, il rischio di un perimento o di un deterioramento casuale del prodotto/del pezzo lavorato passa all'acquirente con la consegna allo spedizioniere, al trasportatore o alla persona incaricata dell'esecuzione della spedizione.

  2. In caso di una consegna "franco stabilimento" (l'acquirente ritira i prodotti/i pezzi lavorati da noi), il rischio di un perimento o di un deterioramento casuale viene trasferito all'acquirente con il passaggio della merce a lui stesso.

  3. Lo stesso vale se l'acquirente è in ritardo con la presa in consegna delle merce.

§ 7 Prezzi e condizioni di pagamento

  1. Fanno fede i prezzi in vigore al momento dell'ordine.

  2. I prezzi da noi indicati non includono l'IVA, a meno che non diversamente specificato.

  3. Allo stesso modo, non comprendono le spese di consegna e spedizione. Se non esplicitamente concordato in maniera diversa, i prezzi sono da intendersi franco stabilimento. In caso di consegna franco magazzino, i prezzi si considerano franco magazzino solo con i costi per imballaggio e assicurazione, altrimenti franco destino con accesso a camion e merce non scaricata. In caso di spedizioni ferroviarie, i prezzi sono da intendersi franco vagone partenza. I costi per un'assicurazione di trasporto richiesta dall'acquirente sono a suo carico. Nella misura in cui, in singoli casi, non addebitiamo i costi di trasporto effettivi, per la spedizione viene calcolato un forfait. In caso di consegna franco magazzino estero, a questa viene aggiunto un supplemento forfettario per il magazzino.

  4. I costi di imballaggio vengono calcolati solo se il trasporto avviene all'interno di casse da noi messe a disposizione o se l'acquirente ha richiesto un imballaggio speciale. In caso di reso prepagato delle nostre casse in condizioni impeccabili entro due mesi, l'importo fatturato per il loro utilizzo viene riaccreditato all'acquirente. Usando contenitori noleggiati da terzi, l'acquirente si accolla i costi di spedizione, noi quelli di noleggio.

  5. Il prezzo d'acquisto concordato può essere pagato

    1. entro 10 giorni dalla consegna con sconto del 4%;

    2. dall'11° al 30° giorno dalla consegna con sconto del 2,25%;

    3. dal 31° al 60° giorno dalla consegna senza sconto.

    4. Per ottenere lo sconto sul pagamento, fa fede l'accredito del denaro sul nostro conto.

  6. I pagamenti vengono sempre utilizzati per compensare i debiti più vecchi e i relativi interessi di mora. (10) Siamo autorizzati a cedere le nostre rivendicazioni di pagamento (p.es. ad un factor)

§ 8 Mora

  1. Il 61° giorno dopo la consegna della merce, l'acquirente entra in mora senza che gli vengano concesse ulteriori proroghe di pagamento. Durante il periodo di mora, deve pagare interessi sul debito pari all'8% oltre il tasso d'interesse di base. In caso di ritardo nel pagamento, il venditore è autorizzato a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce già consegnata.

  2. Prima che avvenga il pagamento complessivo di tutti gli importi fatturati e degli interessi di mora, non siamo tenuti ad effettuare altre consegne di contratti in corso. Se l'acquirente è in ritardo con il pagamento di una fattura scaduta o se la sua situazione patrimoniale subisce un peggioramento significativo, per consegne ancora dovute da contratti in corso siamo autorizzati a richiedere il pagamento in contanti prima della spedizione della merce, senza tenere conto dei termini di pagamento.

  3. All'acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui la sua rivendicazione sia passata in giudicato o non sia stata contestata.

§ 9 Patto di riservato dominio

  1. Sino al pagamento di tutti i crediti derivanti dal presente contratto, anche futuri, la merce venduta resta di nostra proprietà. In caso di cambiali e assegni, ha validità il loro incasso andato a buon fine.

  2. Una lavorazione o trasformazione dei prodotti può avvenire per conto nostro. In caso di unione o miscuglio dei prodotti con oggetti estranei, acquisiamo la comproprietà sino alla frazione corrispondente al rapporto tra i nostri prodotti e gli oggetti apportati dall'acquirente al momento dell'unione o del miscuglio. Se l'acquirente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo oggetto, concede sin da ora la comproprietà dello stesso in funzione del rapporto tra il valore fatturato dei nostri prodotti e il valore del nuovo oggetto.

  3. Fino a nuovo avviso, l'acquirente può vendere la merce di nostra proprietà o comproprietà nell'ambito di un'attività commerciale regolare, tuttavia non può impegnarla o trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. Se l'acquirente vende per conto suo i nostri prodotti o i suoi prodotti nei quali sono stati integrati i nostri senza ricevere l'intero pagamento in anticipo o contestualmente alla cessione dell'oggetto, egli si impegna a concordare un patto di riservato dominio con il proprio cliente in conformità con le presenti condizioni.

  4. L'acquirente cede sin da ora a noi i crediti insorti da tale vendita e i diritti derivanti dal patto di riservato dominio da lui concordato. Su nostra richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicare al proprio cliente detta cessione, così come a fornirci le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della rivendicazione dei nostri diritti nei confronti del suo cliente. In caso di mora di pagamento, altre gravi lesioni del contratto o peggioramento significativo della sua situazione patrimoniale, dietro nostra richiesta l'acquirente è tenuto a consegnarci immediatamente a sue spese tutti i prodotti sui quali vantiamo la comproprietà.

  5. Se il valore delle garanzie derivanti dal patto di riservato dominio supera di più del 20% i nostri crediti derivanti da questo contratto, su richiesta dell'acquirente dichiareremo lo svincolo di garanzie a sua scelta.

§ 10 Altra responsabilità

  1. Nei termini in cui dalle presenti CGC, ivi comprese le seguenti disposizioni, non risulti diversamente, in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo ai sensi delle norme legali in materia.

  2. Indipendentemente dal motivo legale, rispondiamo per risarcimento danni in caso di premeditazione e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo solo

    1. per danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo e della salute,

    2. per danni derivanti dalla lesione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento sia imprescindibile per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa e può fare regolarmente affidamento). In tal caso, la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del tipico danno prevedibile.

  3. Le limitazioni della responsabilità riportate al paragrafo 2 non valgono se abbiamo nascosto un difetto in maniera dolosa o se abbiamo rilevato una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per rivendicazioni dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

  4. Per una violazione del dovere diversa da un difetto, l'acquirente può recedere solo se detta violazione è a noi imputabile. È escluso il diritto al libero recesso da parte dell'acquirente (in particolar modo secondo §§ 651, 649 del codice civile tedesco). Per il resto, hanno validità i requisiti legali e gli effetti giuridici.

§ 11 Obbligo di controllo e denuncia dei vizi

L'acquirente deve controllare la merce subito dopo l'arrivo. Il controllo riguarda difetti e qualità della merce. Eventuali difetti devono essere contestati immediatamente. I ricorsi in garanzia per i vizi della cosa devono avvenire sempre per iscritto. Per ricorsi omessi o ritardati, la merce si considera accettata. In tal caso, non sussistono i diritti alla garanzia e diritti d'altro genere dell'acquirente. Se i difetti insorgono in un momento successivo, devono essere comunicati immediatamente, altrimenti la merce si considera accettata anche in questo caso. L'acquirente deve consentirci di verificare la merce reclamata perché difettosa. Se evita di farlo per colpa, per tale difetto non sussistono diritti alla garanzia o d'altro tipo.

§ 12 Diritto dell'acquirente al ricorso in garanzia per i vizi della cosa

  1. I danni che insorgono perché l'acquirente ha maneggiato gli oggetti in maniera scorretta o non conforme al contratto, in particolar modo al momento della sballatura o dello stoccaggio, non danno diritto al ricorso in garanzia per i vizi della cosa. Anche differenze abituali o di piccola entità e tecnicamente inevitabili in fatto di qualità, colore, dimensioni, peso, equipaggiamento o design non costituiscono difetti.

  2. Se la merce consegnata dovesse presentare un difetto già esistente al momento del trasferimento dei rischi e contestato correttamente secondo il § 11, ci deve essere concessa la possibilità, entro un termine adeguato, di adempimento successivo o sostituzione, a nostra scelta.

  3. Se l'adempimento successivo fallisce, l'acquirente può pretendere a sua discrezione la riduzione dell'importo da pagare, il recesso dal contratto o il risarcimento danni al posto della prestazione. Se il cliente sceglie il risarcimento danni al posto della prestazione, hanno validità le limitazioni della responsabilità indicate al § 10 punti 1 e 2. In caso di difetti di piccola entità, l'acquirente non ha diritto al risarcimento.

  4. Le rivendicazioni dell'acquirente per i costi insorti al fine dell'adempimento successivo, nello specifico per il trasporto, la manodopera e i materiali, sono escluse nei termini in cui tali costi aumentino perché la merce da noi consegnata successivamente è stata spostata in un luogo diverso dalla sede dell'acquirente, a meno che lo spostamento corrisponda all'uso previsto dalle disposizioni.

  5. I diritti di rivalsa da parte dell'acquirente nei nostri confronti ai sensi del § 478 del codice civile tedesco sussistono solo se l'acquirente non ha preso con il suo cliente accordi che esulino dai diritti di ricorso in garanzia per i vizi della cosa obbligatori per legge.

  6. In caso di ricorsi per difetti della merce, i pagamenti dell'acquirente possono essere trattenuti solo per un importo consono ai difetti insorti e se non sussistono dubbi sulla fondatezza del ricorso. Se il ricorso è avvenuto a torto, siamo autorizzati a chiedere il rimborso delle spese sostenute.

  7. I diritti per i vizi della cosa cadono in prescrizione dopo dodici (12) mesi. Ciò non vale se la legge prescrive periodi più lunghi ai sensi del §§ 438 I n° 2, 479 I e 634a I n° 2 del codice civile tedesco, nonché in caso di violazione della vita, del corpo e della salute, in presenza di una violazione del dovere da parte del fornitore riconducibile a premeditazione o colpa grave e in caso di omissione volontaria della notifica di un difetto. Le disposizioni legali in materia di sospensione della prescrizione, sospensione e riavvio dei termini restano invariate.

§ 13 Obbligo di riservatezza

  1. Con la presente, l'acquirente si impegna ad adottare scrupolosamente tutte le misure affinché i segreti aziendali rivelatigli e i dati acquisiti durante il rapporto commerciale con noi non vengano ceduti a terzi né da lui né dai suoi collaboratori. Allo stesso modo si impegna a conservarli e proteggerli dall'accesso e dall'abuso da parte di persone non autorizzate. Per segreti aziendali si intendono in particolar modo le informazioni contenute nei codici a barre o in altre denominazioni di prodotto codificate, le quantità degli ordini, le cifre di vendita, i dati delle analisi aziendali, le cifre relative a piani e budget, le comunicazioni sui trend futuri ottenute da documenti di pianificazione o sfilate non ufficiali, bozze e qualsivoglia altra informazione interna e sinora non resa pubblica e non destinata a concorrenti o terze persone. Tali segreti aziendali non devono essere utilizzati nemmeno dall'acquirente per scopi personali che esulino dal rapporto con il venditore. Inoltre, l'obbligo di riservatezza vale anche al termine del rapporto con il venditore.

  2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e copyright di tutti i documenti forniti all'acquirente nell'ambito dell'ordine, come calcoli, disegni, ecc. Tali documenti non devono essere resi accessibili a terzi, a meno che non forniamo all'acquirente l'autorizzazione scritta esplicita a farlo. Se non accettiamo l'offerta dell'acquirente, detti documenti devono esserci rispediti immediatamente.

  3. L'acquirente si impegna a imporre l'accordo di riservatezza anche ai suoi collaboratori, che si impegneranno a loro volta a rispettarlo ai sensi del § 5 della legge federale sulla tutela dei dati personali.

§ 14 Tutela dei dati, diritto all'informazione

  1. I dati costitutivi del contratto dell'acquirente vengono utilizzati esclusivamente per l'evasione degli ordini e l'esecuzione del contratto. Tutti i dati dell'acquirente vengono da noi salvati ed elaborati nel rispetto delle disposizioni della legge federale sulla tutela dei dati personali (BDSG) e della legge tedesca sui telemedia (TMG).

  2. L'acquirente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento con effetto futuro il suo consenso al salvataggio dei suoi dati personali. In tal caso, siamo tenuti a cancellarli immediatamente. In caso di ordini aperti, la cancellazione avviene al termine del processo di ordinazione.

§ 15 Disposizioni conclusive

  1. Questo contratto e tutti i rapporti giuridici delle parti sono regolamentati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

  2. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per qualsivoglia controversia derivante dal presente contratto è la nostra sede aziendale, se non diversamente stabilito nella conferma d'ordine. Ciò vale anche se il cliente non ha un foro competente generale in Germania o se il suo domicilio ovvero la sua dimora abituale non sono noti al momento della proposizione dell'azione.

  3. Qualora singole disposizione delle presenti CGC fossero inefficaci, l'efficacia delle restanti disposizioni resterebbe invariata.